Durante le ultime settimane siamo stati bombardati da decreti-leggi, decreti ministeriali e regionali che hanno disciplinato, in maniera spesso confusa e poco coordinata, vari aspetti della vita quotidiana delle persone e delle imprese. Un denominatore comune di queste norme è rappresentato dalla limitazione dei nostri diritti e delle nostre libertà: dalla libertà di muoversi, a quella di trovarsi con gli amici, riunirsi, di andare al cinema o al ristorante, a quella di studiare e di lavorare e, quindi, di produrre beni e servizi. La faccenda è delicata, perché tutte queste libertà sono tutelate dalla Costituzione, la quale tuttavia tutela anche “la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32). Mentre la politica sta già pensando e parlando (forse troppo ed ancora una volta in modo impreparato, confuso e contradditorio) della cosiddetta “Fase 2”, in queste settimane di emergenza sanitaria il mondo delle imprese, che come è noto anticipa quello della politica e della regolamentazione, ha dovuto affrontare e risolvere con l’aiuto dei propri consulenti numerosi problemi.
Vorrei segnalarne due: (1) che impatto ha l’emergenza sanitaria sui rapporti contrattuali in corso, in particolare su quelli che durano nel tempo ? (2) come possono essere avviate con successo trattative finalizzate a concludere nuovi contratti ?
Purtroppo, il primo problema non trova una risposta uniforme nella legge: ad esempio, solo eccezionalmente e limitatamente ad uno specifico settore (quello sportivo) è stata prevista la sospensione dei versamenti dei canoni di locazione; per i rapporti di lavoro subordinato, è stata notevolmente estesa la cassa integrazione in deroga per tutta la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane per le aziende che non rientrano nelle prestazioni ordinarie. La pandemia non può invece essere equiparata ad una causa di forza maggiore, ovvero una situazione di impossibilità sopravvenuta idonea a giustificare la risoluzione di un contratto o ad estinguere un’obbligazione. L’unica previsione generale è quella per cui il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti: insomma se non pago e dimostro che ho rispettato le regole dell’emergenza, la mia responsabilità sarà valutata dal giudice con minore rigore.
Il secondo problema riguarda più abitudini consolidate nel mondo degli affari: se le attività di due diligence preliminari all’acquisizione di una società sono già da tempo entrate in un mondo virtuale o digitalizzato, le video-conferenze tramite una piattaforma possono sostituire la presentazione di una società ovvero una riunione negoziale tra le parti interessate e/o i loro advisors ? Dal punto di vista della regolamentazione legale, la presenza fisica e contestuale delle parti non è mai stata prevista come necessaria, neppure al momento del signing o del closing di un deal. Utilizzando la firma digitale, si può dare un equivalente (se non maggiore) risultato di certezza ai rapporti giuridici. L’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella conduzione delle trattative è una norma che si presta ad essere attuata anche in un contesto digitale. Durante, ma anche dopo la Fase 2, il mondo delle imprese, ma anche quello degli avvocati, al quale appartengo, dovranno quindi adattarsi e fare uno sforzo concettuale per superare il rito delle riunioni ed abituarsi a condurre e concludere a distanza le trattative. Del resto, se i nostri figli ci dimostrano che si può anche imparare a distanza, perché non dovrebbe essere possibile normalizzare questa modalità di lavoro anche dopo la Fase2?
Giuseppe Calabi, Avvocato
gcalabi@cbmlaw.it
Laureato in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode. Ha studiato alla Harvard Law School, dove ha conseguito nel 1990 un Master of Laws. Dal 1989 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano. Si occupa da molti anni di disciplina legale relativa al commercio elettronico, privacy, e-mail e web marketing e rapporti tra imprese e consumatori on line ed off-line. Partecipa alla Commissione per il diritto d’autore dell’Associazione Italiana Editori. Assiste merchant ed operatori on-line ed è consulente legale di Consorzio Netcomm. Ha inoltre avviato con successo l’area relativa al diritto dell’arte, nella quale lo Studio è riconosciuto tra quelli di eccellenza a livello italiano ed internazionale. Assiste artisti, collezionisti, fondazioni, gallerie, case d’asta internazionali, banche, assicurazioni, operatori logistici dell’arte. E’ consulente dell’ANCA e dell’AAI. Ha partecipato al Gruppo di lavoro nominato dal MiBAC per la redazione di linee guida in materia di esportazione e circolazione internazionale di beni culturali. E’ membro della Commissione Diritto, Letteratura e Arte dell’Ordine degli Avvocati di Milano. E’ docente presso la Business School de Il Sole 24 Ore dove ha insegnato nei Master di Ecommerce e business on-line e di Economia e Management dell’Arte e dei Beni Culturali. E’ Co-Chair dell’Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee dell’ International Bar Association.