Marco Q. Silvi-Fine tutela nei mercati dell’energia: cosa cambia?
Responsabile Affari giuridici e consulenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

Da diversi anni, almeno dal 2017, parlando di energia (elettrica e gas naturale) sentiamo ripetere che è prossima la fine delle tutele (sic!). Ora tale momento è ormai davvero molto vicino: nel settore del gas naturale la tutela finirà il 10 gennaio 2024, mentre nel settore elettrico il successivo 1° aprile.

Ma cosa vuol dire ‘fine tutela’? Cosa tutela la tutela? Perché date diverse? E perché riceviamo comunicazioni e messaggi differenti per i due settori? Cercherò di rispondere con poche parole, anche se inevitabilmente imprecise.

“Tutela” o “mercato tutelato” sono spesso contrapposte a “mercato libero”. “Mercato libero”, in realtà, è il mercato semplicemente, in cui un consumatore di energia può scegliere il fornitore che preferisce negoziando il prezzo (se ha adeguata capacità contrattuale), oppure (come normalmente avviene per i noi piccoli consumatori, c.d. domestici) aderendo all’offerta commerciale che ritiene migliore (un po’ come avviene nel settore delle telecomunicazioni). Il mercato è libero da tempo: per i clienti con maggiori consumi (e quindi con maggiore capacità e forza contrattuale), dal 1999 (elettricità) e dal 2000 (gas naturale), mentre per i consumatori contrattualmente più deboli (tra cui anche i domestici) dal 2003, per il gas, e dal 2007 per l’elettrico.

Tuttavia, è stato subito chiaro che il piccolo consumatore di energia e di gas non era così smart come è avvenuto per le telecomunicazioni. I mercati dell’energia, del resto, sono un mondo complesso, di cui il consumatore, soprattutto se piccolo, aveva (almeno all’inizio degli anni 2000) una percezione molto lontana, quasi ovattata. Si è trattato quindi di fornire una tutela in più a questa tipologia, una tutela che ha però assunto forme diverse per i due settori.

Non v’è tempo per chiare le ragioni di tale differenza, che comunque consiste in ciò. Nel settore elettrico la legge individua un soggetto competente (il distributore locale, che opera attraverso una apposita società di vendita – che prende il nome di “esercente la maggior tutela”) il quale è obbligato a fornire elettricità al cliente finale a un prezzo fissato (e aggiornato) dall’autorità amministrativa indipendente preposta a regolare il settore (Arera). Nel settore del gas, invece, tutti i venditori hanno l’obbligo (non di fornire gas a chi lo chieda, ma) di inserire nel loro menù di offerte commerciali rivolte ai consumatori finali, anche quella il cui prezzo è regolato da Arera. Pertanto: chi vuole elettricità al prezzo Arera, si deve presentare all’esercente la maggior tutela che è obbligato a fornirlo; chi invece vuole gas al prezzo Arera deve cercarlo nei vari menù di offerte di qualunque venditore, qualora quest’ultimo, ovviamente, voglia concludere il contratto col cliente.

La tutela, quindi, tutela il piccolo consumatore (ma, nel gas, anche i condomini uso domestico) sotto il profilo del prezzo pagato per la fornitura di energia (in gergo: la tutela di cui si parla è tutela di prezzo – che è cosa diversa calla c.d. tutela della continuità, di cui però qui non mi posso occupare): il prezzo Arera è un prezzo che riflette l’andamento dei costi di approvvigionamento del mercato ed è parametrato a standard propri di un operatore efficiente.

Ma una tale tutela di prezzo, dopo anni di annunci, ora finirà. Ciò significa che al consumatore che fino a oggi ne aveva diritto, resterà solo il libero mercato, in cui dovrà ricercare le offerte che ritiene migliori – in un contesto comunque regolato (ancorché non nel più prezzo) e sorvegliato da Arera.

Tuttavia, la tutela non finirà all’improvviso, e non per tutti. Non finirà per i c.d. clienti vulnerabili (ossia per i consumatori con disagio sociale, economico e fisico, ma anche per tutti gli ultrasettantacinquenni): per loro rimarranno in piedi le tutele già previste. Per gli altri consumatori, invece, il legislatore ha deciso di introdurre un percorso di gradualità (attuato da Arera) che dovrebbe accompagnare il consumatore al mondo del libero mercato – soprattutto il consumatore che è sempre rimasto inerte, appoggiato sul cuscino del prezzo Arera.

Le modalità di passaggio sono, anch’esse, differenziate tra i due settori, ed è ora facile capire perché. Nel settore del gas, in cui il cliente in tutela è un cliente che ha concluso un contratto con un operatore del libero mercato, pattuendo però il prezzo Arera, si prevede che alla data di fine tutela, qualora il cliente non abbia accettato altra offerta sul mercato libero, il contratto prosegua ma a nuove condizioni fissate interamente da Arera, a eccezione d’una componente del prezzo (in misura fissa) che è invece liberamente stabilita dal venditore. Tali nuove condizioni contrattuali avranno efficacia annuale, e alla scadenza, potranno essere modificate unilateralmente dal venditore secondo le modalità previste da Arera. La nuova componente di prezzo, unitamente alle altre condizioni di contratto, deve essere comunicata al cliente con anticipo adeguato, unitamente a una offerta sul mercato libero (che deve essere la migliore per quel cliente rispetto a quelle praticate dal venditore). Inoltre, Arera sta attuando un monitoraggio sulle condizioni applicate dagli operatori.

Il settore elettrico, invece, è più complesso, in quanto la fine tutela travolgerà la stessa validità dei contratti oggi in essere con l’esercente la maggior tutela, che non sarà più titolato a fornire consumatori non vulnerabili. Si è deciso pertanto che la gradualità dovrà essere garantita attraverso un nuovo venditore, da selezionare mediante gara, su aree geografiche predefinite, a cui saranno trasferiti i consumatori sino ad allora serviti in maggior tutela ubicati nell’area territoriale di riferimento. Tale nuovo venditore (denominato “esercente il servizio a tutele graduali”) sarà obbligato a fornire tali clienti (che saranno trasferiti in modo automatico e massivo) a condizioni contrattuali regolate da Arera, ma a condizioni economiche proposte dal venditore in sede di gara (si aggiudica la gara, ovviamente il venditore che offre il prezzo migliore). Ovviamente i consumatori che saranno trasferiti alle tutele graduali saranno sempre liberi di recedere dal servizio e concludere una nuova offerta sul mercato libero. L’esercente la tutela graduale assicura quindi solo una continuità della fornitura al consumatore elettrico che non accetta offerte nel mercato libero, ma non più tutela di prezzo.

I due meccanismi di accompagnamento dei consumatori finali, come è facile intuire, costituiscono certamente un’opportunità, per i venditori interessati, di acquisire e fidelizzare nuovi clienti, soprattutto se saranno in grado di stimolarli e renderli attivi sul mercato libero, con nuove offerte commerciali.

I clienti domestici coinvolti, d’altro canto, possono, in certa misura, confidare nel fatto che la transizione dalla tutela alla fine tutela sarà quanto meno sorvegliata dall’autorità di settore, la quale già da tempo ha messo a disposizione del cliente finale un’apposita piattaforma informatica che gli consente di confrontare le varie offerte sul mercato, anche in base alle proprie caratteristiche di consumo (il c.d. Portale Offerte). Altro strumento imprescindibile, sempre garantito da Arera, è il diritto di recesso, che il cliente insoddisfatto può sempre esercitare per cambiare venditore e aderire a nuova offerta: del resto, qualcuno diceva che il cliente migliore è quello infedele.

P.s. Le opinioni qui espresse sono del tutto personali e non impegnano in alcun modo l’ente di appartenenza.

 

Fanese, classe 1975, si è laureato in Giurisprudenza a Pavia (1999), dove ha studiato presso l’Almo Collegio Borromeo, (nella stanza di fianco a quella del Direttore di Nuvole e Mercati…).

Sotto la guida del prof. Amedeo G. Conte ha conseguito il Dottorato di ricerca in Filosofia analitica e teoria generale del diritto presso l’Università “Statale” di Milano (2003), e ha sempre continuato a coltivare gli studi giusfilosofici.

Dal 2001 ha iniziato il suo percorso lavorativo nel servizio legale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente “Arera”), in cui è responsabile dell’Ufficio Affari giuridici e consulenza.

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