Giuseppe Gallo-Lo scioglimento di un movimento: la difficile scelta fra lo strumento giudiziario e quello politico
Avvocato penalista, Patrocinante in Cassazione

Il dibattito pubblico conseguente all’assalto della sede romana della Cgil ed il tentativo di estendere quell’aggressione addirittura a Palazzo Chigi, sede del Governo, evoca lo spettro di una violenza che ha colto il Paese del tutto impreparato nella difesa dei suoi simboli democratici. La necessità più stringente è rappresentata dall’interpretazione di un fenomeno che, al netto della sua pittoresca violenza anche simbolica, presenta pochi elementi di contatto con la pericolosa ideologia fascista che i protagonisti delle odierne turpi gesta sconoscono, al di fuori di qualche saluto romano esibito sugli spalti di uno stadio di calcio. Lo spessore culturale inesistente di questa canaglia non rappresenterebbe un problema se non lo si coniugasse con i reali (ed ignoti) numeri dei soggetti coinvolti, i quali, proprio in virtù della democrazia partecipativa che paradossalmente osteggiano, hanno un peso, soprattutto all’interno di quelle forze politiche che non li emarginano in vista di obiettivi elettorali coltivati anche strumentalizzando la protesta sanitaria in atto. Al di fuori del caso si specie, sciogliere un movimento, sarebbe, come è, una grave ferita per la democrazia, a fortiori in un’epoca in cui un Parlamento funge da comparsa rispetto ad un Esecutivo, protagonista indiscusso di una scena politica tristemente condannata ad un inesorabile declino da un datato sistema fatto di liste bloccate che privilegiato la cooptazione ai già flebili contenuti. Insomma, non sarebbe normale che un Governo sciogliesse, con un provvedimento autoritativo, un movimento, se ciò non fosse reso necessario dalla stretta contingenza; in questo caso, però, Marcuse ed il suo concetto di tolleranza repressiva c’entrano veramente poco, se gli aderenti si dimostrano, come nel caso di specie, socialmente pericolosi. L’ambiguità e l’assenza di reazione, comodi rifugi per ripararsi momentaneamente dalla tempesta – secondo un mantra per cui si riforma il processo penale per non imporre ai pochi magistrati che non lavorano di farlo, ovvero si opta per la carta verde al fine di evitare di introdurre la vaccinazione obbligatoria (a prescindere che ciò sia giusto o meno) – sostanziano una resa con correlativa e grave deroga alla Costituzione, la quale, alla XII^ Disposizione Finale, recita del divieto di «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». La nostra Magna Carta aveva posto tale unico limite al progetto di democrazia «aperta», improntata alla «lealtà di comportamento» nella vita pubblica, in una prospettiva di emarginazione delle sole associazioni antisistema, secondo un canone, però, di eccezionalità. Su questi presupposti, la legge n. 645 del 1952, all’art. 3 (nota come legge Scelba), prevede due ipotesi di scioglimento e confisca dei beni, richiedendo all’uopo una sentenza che accerti la riorganizzazione del disciolto partito fascista, pronunciata la quale, il Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, dispone l’uno e l’altra con atto proprio. In casi straordinari di necessità ed urgenza – ecco la deroga – il Governo, ricorrendo i presupposti per ritenere che un’associazione o un movimento abbia dato luogo alla riorganizzazione del partito fascista, può, con decreto legge, pervenire al medesimo risultato. Si annoverano solo due casi di scioglimento risalenti agli anni settanta, per effetto di sentenze che avevano ravvisato evidenti caratteristiche d’incostituzionalità in Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale. Quindi, anche lo strumento del decreto di scioglimento non potrebbe prescindere dall’accertamento dei fatti nella loro oggettività e delle responsabilità dei singoli cui è deputata la giustizia penale, pur con i limiti e la durata del processo, mezzo, quest’ultimo, tutto sommato più equilibrato nel garantire la salus rei publicae; in alternativa, ritenendo attuabile la reazione governativa – che sarebbe efficace solo se tempestiva e bipartisan, individuati, concretamente, i profili soggettivi di illegalità (condanne passate in giudicato) degli aderenti a tutte le varie associazioni, movimenti e quant’altro del panorama nazionale – quale soluzione, palesemente agibile, dichiarando fuori legge quelle realtà che violano la vigente normativa penale (art. 416 c.p.,associazione per delinquere;art. 304 c.p., cospirazione politica mediante accordo; art. 305 c.p., cospirazione politica mediante associazione, ecc.).

 

Laurea in Giurisprudenza. Avvocato Cassazionista penalista, opera in Italia ed all’estero (Paesi di area francofona).Ha patrocinato, oltre che in molte aule di giustizia italiane, innanzi la Suprema Corte di Cassazione in processi in difesa di privati, enti pubblici, banche e multinazionali. Esperto di reati colposi dell’impresa, del campo medico e contro la P.A., ha svolto il proprio mandato nel processo del G8 di Genova e in altri processi penali di criminalità organizzata, e in arbitrati nazionali della giustizia sportiva. E’ stato docente di diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario e legislazione della privacy presso la Scuola Nazionale della Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte (SV) ed anche, per gli aspetti penali del Collegio dei Geometri della Provincia di Genova. Già collaboratore e pubblicista per numerose riviste specialistiche di diritto penale. Organizzatore e relatore di convegni su svariati argomenti penalistici: dalla responsabilità medica al riciclaggio, dallo stalking ai profili criminologici dell’omicidio.

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