Luca Giacopuzzi-Che fine fa il patrimonio digitale di un individuo
Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie e nel diritto dell’arte

Con una pronuncia del 10/02/21 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso promosso, in via d’urgenza, dai genitori di un ragazzo deceduto un anno prima per ottenere, di fronte al diniego di Apple, i contenuti digitali del proprio figlio, coinvolto in un incidente stradale. Nel sinistro il telefono cellulare era andato completamente distrutto, con ciò precludendo la possibilità di recuperare i dati presenti in locale sul dispositivo. Non però i dati in sè (o, meglio, la copia degli stessi), che, archiviati nella “nuvola” della mela, risultavano sincronizzati e facilmente accessibili. I tentativi stragiudiziali dei genitori di ottenere il vissuto digitale del proprio figlio sono tuttavia risultati vani, attesa la chiusura di Apple Italia S.r.l. (che condizionava la riconsegna dei dati al possesso di requisiti del tutto estranei al nostro ordinamento). Di qui l’inevitabile contenzioso giudiziario, conclusosi con l’esito di cui sopra. Va detto subito che il provvedimento meneghino è ineccepibile, e poggia su una norma giuridica (l’art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/03, più noto come Codice in materia di protezione dei dati) il cui tenore letterale è inequivocabile. Il primo comma così recita: “i diritti (…) del Regolamento (il Reg. 2016/19, c.d. GDPR) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione“. Di fronte alle allegazioni di parte ricorrente (la cancellazione dei dati ove l’inattività dell’account si fosse protratta e la necessità di avere i dati dell’ultimo periodo di vita del figlio per realizzare un progetto che ne eternasse la memoria) e considerato il legame tra genitori e figli, le “ragioni familiari meritevoli di protezione” che consentono ai genitori l’esercizio, post mortem, di quei diritti che in vita avrebbe avuto sui propri dati l’interessato,  non potevano non essere ravvisate. Scontata, quindi, la condanna della società resistente. Complice la novità della questione – mai affrontata prima d’ora in un’aula di giustizia italiana – la pronuncia ha fatto notizia e molti media non hanno perso tempo ad etichettarla come una “sentenza storica”. Imprecisione giuridica a parte (il provvedimento, infatti, non è una sentenza), anche l’aggettivo “storica” mi sembra fuori luogo: si appellano così, normalmente, le sentenze che hanno mutato un precedente, e radicato, orientamento giurisprudenziale o che comunque, nell’incertezza di norme difficili da interpretare, hanno “sposato” una tesi, aprendo la via ad una tutela prima negata. Senza nulla togliere al provvedimento in questione (che è eccellente, anche sotto l’aspetto della chiarezza espositiva), nulla di quanto precede è accaduto nel caso in esame, laddove una fattispecie (per quanto “un novum“) è stata decisa applicando la norma che ad essa si riferisce. La novità risiede, piu correttamente, nella singolarità della materia che viene in rilievo: l’eredità digitale. Una tematica di strettissima attualità e che molto farà parlare di sè, in quanto il patrimonio digitale di un individuo non ha, post mortem, solo un valore affettivo, ma anche economico: si pensi, per fare un esempio, alla rilevanza di un conto corrente “online only, ai depositi correlati ai servizi digitali di pagamento o alle piattaforme di trading online o, ancora, ai wallet che custodiscono le criptovalute. La regola generale (tracciata dal primo comma dell’art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/03) è quella della persistenza dei diritti che l’interessato ha sui propri dati personali oltre la morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti, a ciò legittimati. Questo principio soffre però di diverse eccezioni che ne temperano la portata. Il secondo comma della norma in esame, infatti, precisa che l’esercizio dei diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, “limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione”, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta: per esempio, un testamento. Non tragga in inganno il fatto che il diritto di veto dell’interessato (perché di questo, a ben vedere, si tratta) sia circoscritto al perimetro dei servizi prestati dai provider. Come ognuno ben sa, i social o i servizi digitali offerti in rete costituiscono un territorio vastissimo, il cui governo è, in via di principio, demandato al soggetto cui i dati personali si riferiscono. Un territorio in cui, più o meno ordinatamente, coabitano profili social, corrispondenza telematica, documenti, immagini, dati finanziari e altro ancora (basti pensare al metaverso): dati che compongono la proiezione virtuale della dimensione fisica della persona e dei quali il legislatore ha affidato la cabina di regia alla persona stessa, che può decidere la sorte dei dati medesimi. Ciascuno dovrebbe prenderne coscienza e di ciò ricordarsi se e quando faccia testamento. Come la legge 219/17 consente ad ogni persona – maggiorenne e capace di intendere e di volere – di “esprimere le proprie volontà in termini di trattamenti sanitari“, condizionando accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, così in questo caso il legislatore, abbracciando sempre il dogma dell’autodeterminazione dell’individuo, permette a quest’ultimo di essere padrone non solo dei propri beni fisici, ma anche degli asset digitali e dei dati personali.  Est modus in rebus, si diceva un tempo: in un’evidente ottica di bilanciamento, il quinto comma della norma precisa che il veto in oggetto “non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato, nonchè del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”. Più che un limite, l’indiretta conferma del valore – anche economico – che al giorno d’oggi assumono l’identità digitale dell’individuo e gli asset ad essa relativi.

 

 

Veronese, classe 1972, è menzionato da Forbes nel 2022 tra i 100 professionals italiani. È specializzato in diritto delle nuove tecnologie, nonché di diritto dell’arte, settori che tuttora segue in prima persona unitamente al diritto d’impresa, core dello studio (citato da Il Sole 24 Ore tra “gli studi legali dell’anno” tanto nel 2020 quanto nel 2021). Apprezzato relatore in talk organizzati da primarie realtà, riserva particolare attenzione all’attività pubblicistica, fornendo con sistematicità contributi su quotidiani e riviste italiane.

Ulteriori informazioni online al sito www.studiogiacopuzzi.it

 

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